Foto al Nido: Guida alla Privacy nella Pubblicazione dei Piccoli

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La recente sanzione del Garante della Privacy contro un asilo nido ha acceso i riflettori sui requisiti fondamentali per ottenere un consenso alla pubblicazione di foto di minori valido e conforme alla normativa vigente. Questo caso sottolinea l’importanza di tutelare i diritti dei bambini in un contesto sempre più digitalizzato.

Il provvedimento del Garante e il nodo del consenso

La questione è nota: il Garante, con il provvedimento 410 del 10 luglio 2025, ha inflitto una sanzione di 10.000 euro a un asilo nido per la pubblicazione non autorizzata delle immagini dei bambini online.

La materia è complessa, poiché le norme spesso non si allineano con le prassi consolidate. È pacifico che per pubblicare l’immagine di una persona sia necessario il consenso dell’individuo stesso, ma i requisiti per il consenso ritenuto valido non sono sempre chiari.

I quattro requisiti del consenso secondo il GDPR

Secondo la regola generale, il soggetto ritratto deve acconsentire alla pubblicazione della propria immagine, rilasciando un consenso che, ai sensi dell’art. 4 del GDPR, deve essere considerato come “manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile”.

Quattro presupposti devono sussistere congiuntamente, non essendo indicati in modo disgiuntivo o alternativo.

Consenso libero: quando l’autorizzazione è viziata dalla coercizione

La volontà è considerata libera quando non è vincolata da alcuna condizione. Qualora l’autorizzazione alla pubblicazione dell’immagine fosse condizione necessaria per l’ammissione all’asilo, come emerso nel caso esaminato dal Garante, il requisito della libertà è compromesso. L’istruttoria ha rivelato che l’ammissione era negata ai bambini i cui genitori non avevano fornito il consenso. In tal modo, il consenso risultava tutt’altro che libero.

Si considera quindi una condizione per l’accesso: senza il consenso alla pubblicazione, l’iscrizione all’asilo era impensabile. Inoltre, la giustificazione della pubblicazione per finalità “didattica” si rivela problematico, poiché tale finalità dovrebbe essere legata alle attività della scuola.

Consenso specifico: la necessità di trattamenti granulari e dettagliati

Il consenso deve essere associato a uno specifico trattamento. Pertanto, il titolare del trattamento, in questo caso l’asilo, è tenuto a richiedere il consenso specificando in dettaglio quali trattamenti intende attuare, incluse le finalità e le basi giuridiche. Deve essere chiarito agli esercenti la potestà genitoriale come saranno utilizzate le immagini e chi avrà accesso a esse.

Nel provvedimento, si attesta che le immagini erano caricate su un cloud e rese disponibili ai genitori di tutti i bambini della stessa “bubble”, con scopi di promozione dell’istituto educativo. Ogni trattamento avrebbe dovuto essere preceduto da un’informativa dettagliata, conforme all’art. 13 del GDPR, al fine di garantire un consenso valido. Un consenso cumulativo come quello ottenuto in questo caso è considerato illegittimo.

Consenso informato: l’importanza di un’informativa completa e trasparente

Coloro che esercitano la potestà devono essere informati adeguatamente sul trattamento cui verranno sottoposti i dati. La mancanza di un’informativa dettagliata e corretta rende viziato il consenso rilasciato.

Consenso inequivocabile: eliminare ogni dubbio sulla volontà manifestata

Infine, non devono sussistere dubbi sulla volontà del soggetto di acconsentire al trattamento. La scarsa trasparenza delle informazioni rende difficile soddisfare questo requisito.

Particolarità del consenso per i minori: necessità di entrambi i genitori

Il consenso analizzato riguarda individui maggiorenni, capaci di esprimere un’opinione valida. Nel caso di minori, sono necessari ulteriori requisiti.

Il consenso per la pubblicazione di immagini di minori è valido solo se rilasciato da entrambi i genitori, qualora entrambi abbiano la potestà genitoriale. L’autorizzazione di uno solo risulta invalida, rendendo il trattamento illecito.

Valutazione preventiva dei rischi nella pubblicazione online

È fondamentale che il titolare del trattamento, prima di pubblicare dati personali, valuti i rischi per i diritti e le libertà del minore, data la potenziale permanenza delle informazioni online e il loro utilizzo improprio.

Limiti alla pubblicazione: quando il consenso non è sufficiente

Le istituzioni scolastiche devono prestare particolare attenzione alla pubblicazione delle immagini degli alunni, valutando il contenuto e lo scopo della pubblicazione.

Il provvedimento del Garante ha evidenziato che la pubblicazione delle immagini in modo indiscriminato infrange non solo le disposizioni di protezione dei dati, ma anche i diritti fondamentali.

La condotta in questione comporta rischi notevoli per l’esposizione al pubblico delle immagini, utilizzabili anche per scopi illeciti.

Superiore interesse del minore: il limite invalicabile al potere genitoriale

Il consenso parental non legittima automaticamente le pubblicazioni, poiché il potere di consenso deve perseguire il superiore interesse del minore. Non è nell’interesse del minore pubblicare fotografie che lo ritraggono in situazioni delicate su piattaforme accessibili al pubblico.

Procedimento di valutazione: le tre fasi per la liceità della pubblicazione

In conclusione, il procedimento per valutare la liceità della pubblicazione di foto di minori online prevede tre fasi distinte: la prima riguarda la valutazione dell’interesse del minore, la seconda l’informazione dettagliata sul trattamento, e la terza l’acquisizione di un consenso valido da parte degli esercenti la potestà genitoriale.

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