Massima Sentenza
“..“In assenza di una disposizione normativa o di una espressa previsione del bando che preveda espressamente l’esclusione – in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione, tra le quali non è previsto il superamento di limiti dimensionali in senso materiale dell’offerta stessa – la relazione tecnica può essere formulata come meglio ritenga l’offerente, il quale ha però tutto l’interesse a presentare un’offerta che possa conseguire un consistente punteggio non solo per la chiarezza delle questioni segnalate e affrontate ovvero per la qualità delle soluzioni proposte, ma anche per la sinteticità dello scritto, che di per sé ne valorizza il contenuto, giacché può essere un pregio della relazione tecnica proprio la manifestata dote di sintesi, che evidenzi con immediatezza (se del caso rinviando ad allegati) i suoi punti caratterizzanti: tale pregio può comportare una valutazione positiva, dunque, sotto un duplice profilo e cioè sia in ordine alla maggiore efficacia persuasiva o descrittiva dello scritto sintetico, sia in ordine al buon andamento dei lavori dell’organo amministrativo…L’omessa previsione di una espressa comminatoria di esclusione derivante dalla mancata osservanza del limite dimensionale di confezione dell’offerta tecnica non può comportare l’estromissione del concorrente che a quel limite non si sia attenuto, ovvero la mancata valutazione dell’offerta. Per converso, andrebbero riconosciuti effetti escludenti ad una prescrizione di gara che stabilisse il numero massimo di pagine entro le quali contenere l’offerta tecnica, presidiando tale disposizione con la espressa comminatoria dell’esclusione in caso di sua violazione…”
Aspetti normativi e giurisprudenziali relativi ai limiti dimensionali delle offerte
L’assenza di disposizioni normative specifiche nel bando di gara in merito all’esclusione dei concorrenti per superamento dei limiti dimensionali consente agli offerenti di formulare la loro relazione tecnica secondo il proprio criterio. Tale orientamento trae origine dal principio di tassatività delle cause di esclusione, di cui non fa parte il superamento di limiti dimensionali materiali dell’offerta. Secondo il Consiglio di Stato, le prescrizioni relative al numero massimo di pagine nella relazione tecnica devono essere interpretate “cum grano salis”, considerando l’eventuale eccedenza quantitativa come capace di alterare la valutazione dell’offerta solo se accompagnata da espressa sanzione escludente. In assenza di tale sanzione, le pagine eccedenti non vengono considerate nella valutazione.
In assenza di una disposizione normativa o di una espressa previsione del bando che preveda espressamente l'esclusione, la relazione tecnica può essere formulata come meglio ritenga l'offerente. È nell'interesse dell'offerente presentare un'offerta che si distingua per chiarezza e sinteticità dei contenuti, le quali possono risultare in una valutazione più favorevole da parte dell'organo amministrativo (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 21/12/2016, n.1055).
Non vi era alcuna riduzione o sanzione per il superamento del numero di pagine previsto dalla lex specialis, pertanto la clausola sull’ammontare dei limiti dimensionali risulta priva di efficacia escludente. In caso di omessa previsione di sanzioni, il concorrente non può essere estromesso. Le clausole che presentano ambiguità dovrebbero essere interpretate a favore della partecipazione alla gara, seguendo il principio del favor partecipationis, che mira a garantire un confronto concorrenziale efficace.
La procedura di gara non deve rappresentare un ostacolo, ma deve mirare a identificare l'offerta migliore nel rispetto delle regole della concorrenza, verificando i requisiti dell'aggiudicatario (Consiglio di Stato, sez. III, 2 marzo 2017, n. 975).



