
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 138, depositata il 28 luglio 2025, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’articolo 80, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, noto come codice dei contratti pubblici. Attualmente, il riferimento normativo è fornito dall’art. 94, comma 6, del Decreto Legislativo n. 36/2023. Tale norma stabilisce che le violazioni definitivamente accertate riguardanti la mancata osservanza degli obblighi di pagamento delle imposte e tasse sono considerate “gravi”, comportando quindi l’esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto, se il debito non pagato supera l’importo stabilito nell’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, attualmente fissato a 5.000 euro, come riportato nell’art. 144 del Decreto Legislativo n. 33/2025.
La sentenza chiarisce che tale soglia non è sproporzionata, dal momento che essa esprime un certo grado di significatività del debito fiscale. Di conseguenza, il legislatore ha ritenuto opportuna tale esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici per debiti superiori a tale importo.
Inoltre, la Corte sottolinea che la misura non risulta manifestamente irragionevole, poiché essa cerca di equilibrare la necessità di trattare con severità i concorrenti che hanno commesso violazioni fiscali definitivamente accertate e, al contempo, di consentire la partecipazione per quelle violazioni di importo non significativo.
Infine, la Corte ha evidenziato che spetta al legislatore, nel rispetto delle normative dell’Unione Europea, decidere sull’opportunità di stabilire una soglia di esclusione differente per le violazioni fiscali. Inoltre, è compito del legislatore valutare la possibilità di permettere la partecipazione a gare per gli operatori economici che abbiano commesso violazioni superiori alla soglia designata, qualora provvedano al tempestivo pagamento del debito fiscale non adempiuto.
Fonte: Corte Costituzionale



