In un contratto di fornitura, le sub-forniture accessorie e secondarie non costituiscono sub-contratti.
Parere ANAC n. 4 del 17 febbraio 2026
https://www.anticorruzione.it/-/parere-funzione-consultiva-n.-4-del-17-febbraio-2026
L’Autorità ha, dunque, chiarito che, nel contesto di un contratto di fornitura pubblica, le sub-forniture accessorie e secondarie non configurano sub-contratti soggetti a comunicazione.
Per distinguere i sub-contratti rilevanti ai fini del Codice da quelli non rilevanti, l’Autorità fornisce le seguenti indicazioni.
Il criterio da adottare è quello della stretta dipendenza funzionale della prestazione oggetto del sub-contratto rispetto a quella principale, applicabile in relazione alle concrete modalità del ciclo di esecuzione. È necessario che le parti selezionino ex ante le sole attività necessarie per realizzare il servizio o la fornitura pubblica. Ciò che rileva non è tanto il grado di subaffidamento, ma la tipologia del contratto, prescindendo dalla posizione del subcontraente nella catena imprenditoriale. I sub-contratti devono presentare una diretta derivazione dal contratto principale.
Andrebbero escluse, pertanto, attività collaterali, dove viene meno il nesso di collegamento con il contratto principale. Questo nesso si mantiene anche quando il contratto derivato non è asservito esclusivamente a quello principale. Risulta pertanto che, per gli appalti di fornitura, l’ultimo rapporto contrattuale rilevante ai fini della tracciabilità dovrebbe essere quello relativo alla realizzazione del bene oggetto della fornitura principale, escludendo dalla filiera rilevante tutte le sub-forniture destinate a realizzare il prodotto finito. Queste ultime comprendono subforniture di componentistica o materie prime per l’attività principale dell’operatore economico, indipendentemente dal successivo utilizzo del prodotto finale.
In sintesi, si può concludere che le sub-forniture strumentali alla realizzazione del prodotto non configurano sub-contratti rilevanti secondo il Codice dei contratti pubblici.



